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D.M. 30/07/2001 n. 346(G. U. n. 215 del 15-09-2001) Regolamento concernente modificazioni del Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; - Visto il Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchč di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; -Visto, in particolare, l'articolo 40 del citato Decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o pių regolamenti, emana disposizioni concernenti la disciplina dei centri di assistenza fiscale; - Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalitā per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivitā produttive e all'imposta sul valore aggiunto; -Visto il Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalitā tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonchč di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal Decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonchč dal Decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; - Visto il Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; -Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione di Governo ed, in particolare, l'articolo 57 del predetto Decreto, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali, nonchč l'articolo 62 del medesimo Decreto n. 300 del 1999, in base al quale č stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi; - Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato Decreto n. 300 del 1999, concernente le competenze del direttore dell'Agenzia; - Visto il Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalitā di avvio delle agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto Decreto legislativo n. 300 del 1999; -Ritenuta la necessitā di apportare alcune modifiche alle disposizioni previste dal Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, al fine di estendere l'utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate nonchč di adeguare la normativa medesima all'evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione dei dati in via telematica e alle disposizioni vigenti; - Visto l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400; -Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001; - Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata Legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6813 del 22 giugno 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Disposizioni modificative del Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 1. Nell'articolo 16 del Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di seguito indicato Decreto n. 164 del 1999, il comma 1 č sostituito dal seguente: "1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivitā di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a: a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni; b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonchč le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.". 2. Nell'articolo 17 del Decreto n. 164 del 1999 il comma 1 č sostituito dal seguente: "1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolaritā formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilitā degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonchč consegnare, secondo le modalitā stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.". 3. Nell'articolo 19 del Decreto n. 164 del 1999 il comma 4 č sostituito dal seguente: "4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.". 4. Nel Decreto n. 164 del 1999 i riferimenti indicati: a) nell'articolo 3, comma 1, al "Decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento amministrativo"; b) nell'articolo 7, comma 4, al "Decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"; c) nell'articolo 13, comma 6, al "Decreto del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento amministrativo"; d) nell'articolo 6, comma 2, nell'articolo 7, commi 1 e 3, nell'articolo 9, comma 2, nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 21, commi 1 e 3, nell'articolo 22, comma 2, nell'articolo 25, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 27, commi 1 e 2, e nell'articolo 28, comma 1, al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate". Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 luglio 2001 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 149 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato č stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge modificate o alle quali č operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973. -Il Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchč di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997. L'art. 1, del Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, ha introdotto nel Decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V recante disposizioni in materia di assistenza fiscale. -Il testo dell'art. 40 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, inserito dall'art. 1 del Decreto legislativo n. 490 del 1998, č il seguente: "Art. 40 (Disposizioni di attuazione). 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce: a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivitā di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; b) le modalitā per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti č stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero č stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili; c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformitā, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti; d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.". - Il testo aggiornato del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il "Regolamento recante modalitā per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivitā produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100", č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000. - Il Decreto ministeriale del 31 luglio 1998, che disciplina le modalitā tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre a registrazione nonchč di esecuzione telematica dei pagamenti, č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1998. |
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